Art. 11.
(Stabilimenti di allevamento e di fornitura).

      1. Ai fini della presente legge è considerato:

          a) «stabilimento di allevamento», qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati al solo scopo di essere successivamente utilizzati in uno stabilimento utilizzatore;

          b) «stabilimento di fornitura», qualsiasi stabilimento, diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati agli stabilimenti utilizzatori.

      2. Gli stabilimenti di allevamento e di fornitura possono ricevere animali importati soltanto da stabilimenti in cui i requisiti di benessere sono garantiti dall'autorità competente del Paese di appartenenza.
      3. Gli animali importati, appartenenti alle specie di cui all'Allegato 1 annesso alla

 

Pag. 23

presente legge, devono essere generati in cattività.
      4. È compito dello stabilimento di allevamento o di fornitura verificare e certificare la provenienza e l'identificazione di ogni animale importato.
      5. Il comune rilascia l'autorizzazione all'apertura di stabilimenti di allevamento o di fornitura e ne trasmette copia al Ministero della salute, alla regione, alla ASL e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competenti per territorio.
      6. L'autorizzazione di cui al comma 5 deve indicare il responsabile dello stabilimento, il medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali, nonché il personale adibito alla assistenza degli animali e al funzionamento delle attrezzature.
      7. Il personale di cui al comma 6 deve soddisfare le condizioni di formazione prescritte dall'articolo 9 e dall'Allegato 5 annesso alla presente legge.
      8. I cani, i gatti, i primati non umani e i cavalli presenti negli stabilimenti di allevamento o di fornitura devono essere dotati di un microchip o di altro strumento di riconoscimento individuale applicato dal medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.
      9. Il responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura deve annotare in un apposito archivio elettronico:

          a) il numero e le specie di animali presenti nello stabilimento, l'età e il sesso degli animali, nonché i codici di riconoscimento di cui al comma 8 o i lotti degli animali nati nello stabilimento e degli animali di diversa provenienza;

          b) il numero e le specie, l'età, il sesso e gli eventuali codici di riconoscimento individuali o dei lotti degli animali forniti, la data del ricevimento dell'ordine, la data di effettuazione della fornitura e l'indirizzo del destinatario;

          c) il numero degli animali morti nello stabilimento, specificando, quando possibile, la causa del decesso.

      10. Almeno una volta all'anno i servizi veterinari della ASL competente per territorio

 

Pag. 24

controllano la corrispondenza tra le annotazioni degli archivi di cui al comma 9 e gli animali presenti nello stabilimento di allevamento o di fornitura interessato.
      11. La vendita degli animali agli stabilimenti utilizzatori è effettuata previa richiesta di copia dell'autorizzazione all'utilizzo degli animali rilasciata dal Ministero della salute.
      12. In caso di esportazione di animali deve essere richiesta e conservata copia dell'autorizzazione dello stabilimento di allevamento, di fornitura o utilizzatore, rilasciata dall'autorità nazionale competente.